VINO DEALCOLATO
Prodotto vitivinicolo ottenuto da un vino tradizionale che, dopo la fermentazione, viene sottoposto a processi tecnologici autorizzati per ridurre il contenuto di etanolo fino a un massimo di 0,5% vol.. La normativa europea (Reg. UE 2021/2117) e il Decreto Ministeriale italiano n. 672816/2024 regolano produzione, denominazione ed etichettatura.
Normativa:
Vino dealcolato: ≤ 0,5% vol. di alcol.
Vino parzialmente dealcolato: >0,5% vol. ma sotto il titolo minimo previsto per la categoria originaria.
Etichettatura obbligatoria con i termini “dealcolato” o “parzialmente dealcolato”; vietate diciture come “senza alcol” o “alcohol free”. In Italia la produzione è consentita dal DM 672816/2024, che recepisce il Reg. UE 2021/2117.
Processi autorizzati (OIV e normativa UE) per la produzione sono:
Evaporazione sottovuoto: rimozione dell’alcol a basse temperature, preservando gli aromi.
Osmosi inversa: separazione selettiva di acqua/alcol tramite membrane, con successivo reintegro.
Distillazione controllata (anche sottovuoto): separazione dell’etanolo con minima alterazione sensoriale.
Tutte le tecniche devono evitare aggiunta di acqua o aromi esogeni e non possono aumentare il tenore zuccherino.
Il vino dealcolato mantiene parte del profilo aromatico del vino di origine, ma può presentare: minore intensità olfattiva, struttura più leggera, maggiore percezione di acidità e dolcezza residua, minor corpo e persistenza. I vini ottenuti tramite dealcolazione totale o parziale, conformi alla normativa UE, vanno distinti da qualsiasi bevanda a base d’uva non fermentata.