ARRICCHIMENTO
pratica enologica che consiste nell’aumentare il contenuto zuccherino di un mosto mediante l’aggiunta di saccarosio (non ammesso in Italia) o di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato (ammesso), per elevare la gradazione alcolica del vino.
Note: Nei paesi del nord e in Francia, dove è consentito, si usa lo zucchero; in Italia, dove non è consentito, si deve invece utilizzare (anche se i costi sono maggiori) mosto concentrato o mosto concentrato rettificato. Secondo la normativa europea occorrono:
• 16,86 g/L di zucchero affinché i lieviti producano 1% vol. di alcol durante la fermentazione alcolica nella vinificazione in bianco.
• 18 g/L di zucchero affinché i lieviti producano 1% vol. di alcol durante la fermentazione alcolica nella vinificazione in rosso.
La normativa europea autorizza l’arricchimento in alcune regioni viticole e ne fissa i limiti. Per l’arricchimento dei mosti sono autorizzati vari prodotti :
• lo zucchero di canna o lo zucchero di barbabietola (saccarosio)
• i mosti di uva concentrati (MC)
• i mosti di uva concentrati rettificati (MCR : zucchero d’uva in forma liquida)
• la concentrazione parziale dei mosti
• la concentrazione parziale dei mosti con il freddo.